FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è uno strumento di controllo dei corpi dei cittadini e la raccolta dei dati, soprattutto genetici, è funzionale agli interessi delle grandi corporazioni farmaceutiche con le quali il governo italiano collabora. Il fascicolo sanitario elettronico contiene tutti i dati riguardanti visite, ricoveri, interventi, prescrizioni, analisi cliniche e vi è anche una specifica sezione farmaceutica in cui sono riportati i dati riguardanti la prescrizione e l’acquisto di farmaci. Tutti gli operatori sanitari sono obbligati ad alimentare il FSE, anche quelli privati.
Per chi vuole mantenere la riservatezza dei propri dati è essenziale, quindi, negare l’accesso al fascicolo sanitario elettronico, accesso che può avvenire da parte di altri operatori sanitari oppure, il che è l’elemento più inquietante, da parte delle pubbliche autorità nell’ambito delle esigenze di profilassi internazionale, cioè delle misure destinate alla prevenzione e gestione delle epidemie e pandemie.
Le procedure da seguire sono due.
La prima è la cancellazione dei dati anteriori al 19 maggio 2020. Si tratta di una facoltà prevista dall’art. 12 del DL 179/2012 e dai decreti attuativi (DM 7.09.2023 e 11.04.2024) che potrà essere esercitata entro il 30 giugno 2024. Non è necessario avere lo SPID o la CIE per l’opposizione.
La cancellazione si effettua accedendo a questo sito:
https://fascicolosanitario.sanita.finanze.it/FseOpposizionePregressoCittadinoFree/pages/includes/free/opposizioneRicercaFree.xhtml
Chi vuole utilizzare lo SPID o la CIE (ma non è necessario) può usare questo sito:
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino
Esercitando il diritto di opposizione al pregresso si vieta l’alimentazione del fascicolo sanitario elettronico con tutti i dati anteriori al 19 maggio 2020.
Per i dati successivi è necessario revocare tutti i consensi alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico. Questa procedura si può effettuare accedendo al sito della propria regionale partendo da questa pagina:
https://www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali
ma in generale l’accesso online è possibile solo a chi è titolare di SPID, CIE o a chi ha attivato la propria tessera sanitaria. Si tratta in generale di opzioni che è meglio evitare.
Pertanto, occorrerà recarsi allo sportello della propria ASL di appartenenza per revocare di persona il consenso all’accesso al fascicolo sanitario elettronico.
La revoca dei consensi è disciplinata dall’art. 8 del DM 7.09.2023.
Anzitutto si stabilisce che la consultazione del fascicolo da parte di persone diverse dall’interessato e dall’operatore sanitario che ha inserito i dati nel FSE è possibile solo dopo che il paziente ha preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati (c.d. “privacy”) e dopo la prestazione di un consenso libero, specifico, informato, inequivocabile e riferito alle singole categorie di dati. Per i minori il consenso viene concesso o negato dai genitori. Si può nominare un delegato per il rilascio o la revoca dei consensi. È possibile esercitare il diritto all’oscuramento dei dati sia in via generale sia in occasione delle singole prestazioni di servizi sanitari.
È opportuno revocare i consensi per le finalità di: - diagnosi, cura e riabilitazione, - prevenzione, - profilassi internazionale ivi compresa la somministrazione di vaccini o di profilassi obbligatorie o raccomandate per soggetti diretti all'estero.
L’oscuramento riguarderà ovviamente i terzi; l’interessato può sempre accedere al proprio FSE.
La revoca del consenso non pregiudica l'erogazione delle prestazioni sanitarie.
Per maggiori approfondimenti si può leggere il vademecum pubblicato sul sito.
Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è uno strumento di controllo dei corpi dei cittadini e la raccolta dei dati, soprattutto genetici, è funzionale agli interessi delle grandi corporazioni farmaceutiche con le quali il governo italiano collabora. Il fascicolo sanitario elettronico contiene tutti i dati riguardanti visite, ricoveri, interventi, prescrizioni, analisi cliniche e vi è anche una specifica sezione farmaceutica in cui sono riportati i dati riguardanti la prescrizione e l’acquisto di farmaci. Tutti gli operatori sanitari sono obbligati ad alimentare il FSE, anche quelli privati.
Per chi vuole mantenere la riservatezza dei propri dati è essenziale, quindi, negare l’accesso al fascicolo sanitario elettronico, accesso che può avvenire da parte di altri operatori sanitari oppure, il che è l’elemento più inquietante, da parte delle pubbliche autorità nell’ambito delle esigenze di profilassi internazionale, cioè delle misure destinate alla prevenzione e gestione delle epidemie e pandemie.
Le procedure da seguire sono due.
La prima è la cancellazione dei dati anteriori al 19 maggio 2020. Si tratta di una facoltà prevista dall’art. 12 del DL 179/2012 e dai decreti attuativi (DM 7.09.2023 e 11.04.2024) che potrà essere esercitata entro il 30 giugno 2024. Non è necessario avere lo SPID o la CIE per l’opposizione.
La cancellazione si effettua accedendo a questo sito:
https://fascicolosanitario.sanita.finanze.it/FseOpposizionePregressoCittadinoFree/pages/includes/free/opposizioneRicercaFree.xhtml
Chi vuole utilizzare lo SPID o la CIE (ma non è necessario) può usare questo sito:
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino
Esercitando il diritto di opposizione al pregresso si vieta l’alimentazione del fascicolo sanitario elettronico con tutti i dati anteriori al 19 maggio 2020.
Per i dati successivi è necessario revocare tutti i consensi alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico. Questa procedura si può effettuare accedendo al sito della propria regionale partendo da questa pagina:
https://www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali
ma in generale l’accesso online è possibile solo a chi è titolare di SPID, CIE o a chi ha attivato la propria tessera sanitaria. Si tratta in generale di opzioni che è meglio evitare.
Pertanto, occorrerà recarsi allo sportello della propria ASL di appartenenza per revocare di persona il consenso all’accesso al fascicolo sanitario elettronico.
La revoca dei consensi è disciplinata dall’art. 8 del DM 7.09.2023.
Anzitutto si stabilisce che la consultazione del fascicolo da parte di persone diverse dall’interessato e dall’operatore sanitario che ha inserito i dati nel FSE è possibile solo dopo che il paziente ha preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati (c.d. “privacy”) e dopo la prestazione di un consenso libero, specifico, informato, inequivocabile e riferito alle singole categorie di dati. Per i minori il consenso viene concesso o negato dai genitori. Si può nominare un delegato per il rilascio o la revoca dei consensi. È possibile esercitare il diritto all’oscuramento dei dati sia in via generale sia in occasione delle singole prestazioni di servizi sanitari.
È opportuno revocare i consensi per le finalità di: - diagnosi, cura e riabilitazione, - prevenzione, - profilassi internazionale ivi compresa la somministrazione di vaccini o di profilassi obbligatorie o raccomandate per soggetti diretti all'estero.
L’oscuramento riguarderà ovviamente i terzi; l’interessato può sempre accedere al proprio FSE.
La revoca del consenso non pregiudica l'erogazione delle prestazioni sanitarie.
Per maggiori approfondimenti si può leggere il vademecum pubblicato sul sito.
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è uno strumento di controllo dei corpi dei cittadini e la raccolta dei dati, soprattutto genetici, è funzionale agli interessi delle grandi corporazioni farmaceutiche con le quali il governo italiano collabora. Il fascicolo sanitario elettronico contiene tutti i dati riguardanti visite, ricoveri, interventi, prescrizioni, analisi cliniche e vi è anche una specifica sezione farmaceutica in cui sono riportati i dati riguardanti la prescrizione e l’acquisto di farmaci. Tutti gli operatori sanitari sono obbligati ad alimentare il FSE, anche quelli privati.
Per chi vuole mantenere la riservatezza dei propri dati è essenziale, quindi, negare l’accesso al fascicolo sanitario elettronico, accesso che può avvenire da parte di altri operatori sanitari oppure, il che è l’elemento più inquietante, da parte delle pubbliche autorità nell’ambito delle esigenze di profilassi internazionale, cioè delle misure destinate alla prevenzione e gestione delle epidemie e pandemie.
Le procedure da seguire sono due.
La prima è la cancellazione dei dati anteriori al 19 maggio 2020. Si tratta di una facoltà prevista dall’art. 12 del DL 179/2012 e dai decreti attuativi (DM 7.09.2023 e 11.04.2024) che potrà essere esercitata entro il 30 giugno 2024. Non è necessario avere lo SPID o la CIE per l’opposizione.
La cancellazione si effettua accedendo a questo sito:
https://fascicolosanitario.sanita.finanze.it/FseOpposizionePregressoCittadinoFree/pages/includes/free/opposizioneRicercaFree.xhtml
Chi vuole utilizzare lo SPID o la CIE (ma non è necessario) può usare questo sito:
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino
Esercitando il diritto di opposizione al pregresso si vieta l’alimentazione del fascicolo sanitario elettronico con tutti i dati anteriori al 19 maggio 2020.
Per i dati successivi è necessario revocare tutti i consensi alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico. Questa procedura si può effettuare accedendo al sito della propria regionale partendo da questa pagina:
https://www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali
ma in generale l’accesso online è possibile solo a chi è titolare di SPID, CIE o a chi ha attivato la propria tessera sanitaria. Si tratta in generale di opzioni che è meglio evitare.
Pertanto, occorrerà recarsi allo sportello della propria ASL di appartenenza per revocare di persona il consenso all’accesso al fascicolo sanitario elettronico.
La revoca dei consensi è disciplinata dall’art. 8 del DM 7.09.2023.
Anzitutto si stabilisce che la consultazione del fascicolo da parte di persone diverse dall’interessato e dall’operatore sanitario che ha inserito i dati nel FSE è possibile solo dopo che il paziente ha preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati (c.d. “privacy”) e dopo la prestazione di un consenso libero, specifico, informato, inequivocabile e riferito alle singole categorie di dati. Per i minori il consenso viene concesso o negato dai genitori. Si può nominare un delegato per il rilascio o la revoca dei consensi. È possibile esercitare il diritto all’oscuramento dei dati sia in via generale sia in occasione delle singole prestazioni di servizi sanitari.
È opportuno revocare i consensi per le finalità di: - diagnosi, cura e riabilitazione, - prevenzione, - profilassi internazionale ivi compresa la somministrazione di vaccini o di profilassi obbligatorie o raccomandate per soggetti diretti all'estero.
L’oscuramento riguarderà ovviamente i terzi; l’interessato può sempre accedere al proprio FSE.
La revoca del consenso non pregiudica l'erogazione delle prestazioni sanitarie.
Per maggiori approfondimenti si può leggere il vademecum pubblicato sul sito.