lanuovabq.it/it/scudo-penal…

Non c’è scudo penale che tenga per i medici “vaccinatori”-Covid-19 per i seguenti motivi:
1. Il medico “vaccinatore” è obbligato ad informare correttamente il “vaccinando” su efficacia e profilo di sicurezza/rischio del “vaccino”. Nel caso concreto risultava sin dall’inizio dai RISK MANAGEMENT PLAN (RMP) dei produttori (pubblicati su internet) che mancavano informazioni importanti in punto sicurezza. In più, era la stessa EMA ad avvertire gli operatori sanitari che dovevano tenere conto di quanto è indicato negli RMP, e ciò a maggior ragione anche perché i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 fino in autunno 2022 erano autorizzati solo in via condizionata, un fatto sottaciuto sistematicamente ai “vaccinandi”. I medici “vaccinatori” - in grave violazione del loro obbligo, non elencavano ai “vaccinandi” tutte le informazioni che mancavano in punto efficacia e sicurezza e, dunque, i medici “vaccinatori” hanno gravemente disinformato i “vaccinandi”. I “vaccinandi” avevano un chiaro insuperabile diritto di essere correttamente informati (art. 1 Legge 219/2017). Tale chiarissimo obbligo di informare correttamente i “vaccinandi”, obbligo di cui i medici “vaccinatori” non potevano essere sollevati, viene confermato anche dalla Commissaria alla (Non-)Salute dell’UE in risposta ad una interrogazione parlamentare di una parlamentare italiana (vedi post successivo).
2. Dato che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono senza alcun dubbio sostanze sperimentali, mai potevano essere utilizzate in una campagna “vaccinale”. C’è una grossolana penalmente rilevante violazione del DM 15 Luglio 1997 e della normativa eurounionale sulla sperimentazione clinica con esso recepito in Italia! Dato che sono gli stessi produttori ad aver evidenziato nei contratti che non potevano garantire efficacia e sicurezza, e che gli studi clinici dovevano continuare dopo la vendita e inoculazione (vedi contratto quadro con Pfizer/BioNTech Annex I punto 4)

https://drive.google.com/file/d/134X-t0mgZNYlQqfJPFH1sg-Ngdx1ee7I/view?usp=drivesdk

i medici “vaccinatori” hanno eseguito una sperimentazione clinica totalmente illegale sui cittadini del tutto ignari di questa inaudita criminale circostanza.

La natura sperimentale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 è confermata dal punto 1.33 del DM 15 Luglio 1997 – Ministero della Sanità – Recepimento delle linee guida dell’UE di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, laddove il Ministero della Salute, in recepimento della normativa eurounionale conferma che
 “Prodotto in Sperimentazione è una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo che viene sperimentata oppure impiegata come riferimento in uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora esso …venga impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato”.

In più per la somministrazione di un prodotto per il quale mancano informazioni fondamentali ci vuole la raccolta di un particolare CONSENSO INFORMATO e bisogna che il medico, dopo aver informato su questi aspetti il “vaccinando”, venga emessa una prescrizione medica (particolarmente esigente!), prescrizione che peraltro è prevista quale presupposto inderogabile nell’Allegato II Punto B) delle decisioni della Comissione Europea di autorizzazione dell’immissione sul mercato di queste sostanze.
Informazioni dettagliate le trovate qui

https://www.renate-holzeisen.eu/it/parte-iv-motivi-che-devono-necessariamente-portare-finalmente-allinizio-di-serie-indagini-penali-mai-fatte-su-quanto-denunciato-gia-a-novembre-2021-da-n-83-sanitari-oppositori-al-diktat/?amp=1
e qui

renate-holzeisen.eu/it/parte-v-mot…
https://www.renate-holzeisen.eu/it/parte-v-motivi-che-devono-necessariamente-portare-finalmente-allinizio-di-serie-indagini-penali-mai-fatte-su-quanto-denunciato-gia-a-novembre-2021-da-n-83-sanitari-oppositori-al-diktat-d/?amp=1
lanuovabq.it/it/scudo-penal… ‼️Non c’è scudo penale che tenga per i medici “vaccinatori”-Covid-19 per i seguenti motivi: 1. Il medico “vaccinatore” è obbligato ad informare correttamente il “vaccinando” su efficacia e profilo di sicurezza/rischio del “vaccino”. Nel caso concreto risultava sin dall’inizio dai RISK MANAGEMENT PLAN (RMP) dei produttori (pubblicati su internet) che mancavano informazioni importanti in punto sicurezza. In più, era la stessa EMA ad avvertire gli operatori sanitari che dovevano tenere conto di quanto è indicato negli RMP, e ciò a maggior ragione anche perché i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 fino in autunno 2022 erano autorizzati solo in via condizionata, un fatto sottaciuto sistematicamente ai “vaccinandi”. I medici “vaccinatori” - in grave violazione del loro obbligo, non elencavano ai “vaccinandi” tutte le informazioni che mancavano in punto efficacia e sicurezza e, dunque, i medici “vaccinatori” hanno gravemente disinformato i “vaccinandi”. I “vaccinandi” avevano un chiaro insuperabile diritto di essere correttamente informati (art. 1 Legge 219/2017). Tale chiarissimo obbligo di informare correttamente i “vaccinandi”, obbligo di cui i medici “vaccinatori” non potevano essere sollevati, viene confermato anche dalla Commissaria alla (Non-)Salute dell’UE in risposta ad una interrogazione parlamentare di una parlamentare italiana (vedi post successivo). 2. Dato che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono senza alcun dubbio sostanze sperimentali, mai potevano essere utilizzate in una campagna “vaccinale”. C’è una grossolana penalmente rilevante violazione del DM 15 Luglio 1997 e della normativa eurounionale sulla sperimentazione clinica con esso recepito in Italia! Dato che sono gli stessi produttori ad aver evidenziato nei contratti che non potevano garantire efficacia e sicurezza, e che gli studi clinici dovevano continuare dopo la vendita e inoculazione (vedi contratto quadro con Pfizer/BioNTech Annex I punto 4) https://drive.google.com/file/d/134X-t0mgZNYlQqfJPFH1sg-Ngdx1ee7I/view?usp=drivesdk i medici “vaccinatori” hanno eseguito una sperimentazione clinica totalmente illegale sui cittadini del tutto ignari di questa inaudita criminale circostanza. La natura sperimentale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 è confermata dal punto 1.33 del DM 15 Luglio 1997 – Ministero della Sanità – Recepimento delle linee guida dell’UE di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, laddove il Ministero della Salute, in recepimento della normativa eurounionale conferma che  “Prodotto in Sperimentazione è una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo che viene sperimentata oppure impiegata come riferimento in uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora esso …venga impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato”. In più per la somministrazione di un prodotto per il quale mancano informazioni fondamentali ci vuole la raccolta di un particolare CONSENSO INFORMATO e bisogna che il medico, dopo aver informato su questi aspetti il “vaccinando”, venga emessa una prescrizione medica (particolarmente esigente!), prescrizione che peraltro è prevista quale presupposto inderogabile nell’Allegato II Punto B) delle decisioni della Comissione Europea di autorizzazione dell’immissione sul mercato di queste sostanze. Informazioni dettagliate le trovate qui 👇👇👇 https://www.renate-holzeisen.eu/it/parte-iv-motivi-che-devono-necessariamente-portare-finalmente-allinizio-di-serie-indagini-penali-mai-fatte-su-quanto-denunciato-gia-a-novembre-2021-da-n-83-sanitari-oppositori-al-diktat/?amp=1 e qui 👇👇👇 renate-holzeisen.eu/it/parte-v-mot… https://www.renate-holzeisen.eu/it/parte-v-motivi-che-devono-necessariamente-portare-finalmente-allinizio-di-serie-indagini-penali-mai-fatte-su-quanto-denunciato-gia-a-novembre-2021-da-n-83-sanitari-oppositori-al-diktat-d/?amp=1
WWW.RENATE-HOLZEISEN.EU
Parte IV - Motivi che devono necessariamente portare finalmente all’inizio di serie indagini penali (mai fatte) su quanto denunciato già a novembre 2021 da n. 83 sanitari oppositori al diktat del “vaccino”-Covid-19 – udienza del 15 gennaio 2024 avanti il GIP/Tribunale di Bolzano - Renate Holzeisen
Parte IV - Motivi che devono necessariamente portare finalmente all’inizio di serie indagini penali (mai fatte) su quanto denunciato già a novembre 2021 da n. 83 sanitari oppositori al diktat del “vaccino”-Covid-19 – udienza del 15 gennaio 2024 avanti il GIP/Tribunale di Bolzano
Like
1
0 Yorumlar 0 hisse senetleri 2K Views