In Germania ci sono giudici che non hanno smesso di adempiere il loro dovere: accertare la VERITÀ MATERIALE! Le decisioni di rigetto (per infondatezza o manifesta infondatezza della questione sollevata) della Corte Costituzionale hanno solo efficacia inter partes, cioè nel processo in cui sono state sollevate
È un concetto fondamentale che dovrebbe essere chiaro ad ogni laureato in giurisprudenza, ma che - sorprendentemente - nelle aule giudiziarie italiane nei processi riguardanti l’obbligo “vaccinale”-Covid-19 è evaporizzato.
E, dunque, tranne rare eccezioni, la magistratura italiana - in clamorosa violazione dell’obbligo dell’accertamento della VERITÀ MATERIALE (art. 24 e 101 Cost.) nell’ambito del suo dovere di indagare sulla base di quanto è stato esposto/denunciato e documentato nel processo (art. 112 Cost.), si trincea dietro alle decisioni della Corte Costituzionale che evidentemente sono basate su presupposti fattuali fasulli e fortemente condizionate da questioni di legittimità sollevate purtroppo anche in modo del tutto contraddittorio.
Le decisioni della Consulta di rigetto hanno una mera efficacia inter partes nel rispettivo procedimento in cui le questioni erano state sollevate!
Mentre le sentenze di accoglimento sono decisioni di accertamento, alle quali la Costituzione ricollega effetti generali sotto certi aspetti costitutivi – perché la legge viene definitivamente e irrimediabilmente eliminata dall’ordinamento -, l’efficacia delle sentenze di rigetto è totalmente diversa, non contenendo alcuna certificazione dello status di conformità della legge alla Costituzione.
La pronuncia di rigetto, quindi, non impedisce che la stessa questione venga in futuro risollevata.
Le decisioni di rigetto non obbligano in alcun modo la magistratura innanzitutto per quanto riguarda il loro contenuto riferito agli asseriti “fatti” presupposti (presunta efficacia e sicurezza e presunta natura non sperimentale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19), sui quali si poggiano le erronee decisioni della Consulta. Sono tali asseriti “fatti” che inficiano alla radice la fondatezza delle decisioni della Consulta e, dunque, l’autorevolezza e la legittimità costituzionale delle sentenze della Consulta.
È necessario che la magistratura del merito adempi innanzitutto al suo obbligo di un’accurato accertamento della VERITÀ MATERIALE prima di mandare nuove questioni di legittimità alla Consulta.
E poi, ci sono in Italia tanti contenziosi pendenti, in cui per una serie di motivi, i ricorsi presentati dai cittadini potrebbero essere accolti senza alcuna necessità di sollevare nuovamente questione di legittimità costituzionale - e ciò sempre però sulla base di un accurato (e non a priori dogmaticamente escluso) accertamento della VERITÀ MATERIALE.
Il Tribunale Amministrativo di Osnabrück, presieduto dal suo autorevole presidente, ha dato a tutti gli osservatori del processo un’impressionante conferma che c’è una magistratura in Europa che sa fare il suo mestiere e non ha dimenticato il testo sul quale ha prestato giuramento all’atto dell’ affidamento dell’incarico fondamentale per la sopravvivenza delle Stato di Diritto e, dunque, della Democrazia.
‼️In Germania ci sono giudici che non hanno smesso di adempiere il loro dovere: accertare la VERITÀ MATERIALE! Le decisioni di rigetto (per infondatezza o manifesta infondatezza della questione sollevata) della Corte Costituzionale hanno solo efficacia inter partes, cioè nel processo in cui sono state sollevate‼️ È un concetto fondamentale che dovrebbe essere chiaro ad ogni laureato in giurisprudenza, ma che - sorprendentemente - nelle aule giudiziarie italiane nei processi riguardanti l’obbligo “vaccinale”-Covid-19 è evaporizzato. E, dunque, tranne rare eccezioni, la magistratura italiana - in clamorosa violazione dell’obbligo dell’accertamento della VERITÀ MATERIALE (art. 24 e 101 Cost.) nell’ambito del suo dovere di indagare sulla base di quanto è stato esposto/denunciato e documentato nel processo (art. 112 Cost.), si trincea dietro alle decisioni della Corte Costituzionale che evidentemente sono basate su presupposti fattuali fasulli e fortemente condizionate da questioni di legittimità sollevate purtroppo anche in modo del tutto contraddittorio. Le decisioni della Consulta di rigetto hanno una mera efficacia inter partes nel rispettivo procedimento in cui le questioni erano state sollevate! Mentre le sentenze di accoglimento sono decisioni di accertamento, alle quali la Costituzione ricollega effetti generali sotto certi aspetti costitutivi – perché la legge viene definitivamente e irrimediabilmente eliminata dall’ordinamento -, l’efficacia delle sentenze di rigetto è totalmente diversa, non contenendo alcuna certificazione dello status di conformità della legge alla Costituzione. La pronuncia di rigetto, quindi, non impedisce che la stessa questione venga in futuro risollevata. Le decisioni di rigetto non obbligano in alcun modo la magistratura innanzitutto per quanto riguarda il loro contenuto riferito agli asseriti “fatti” presupposti (presunta efficacia e sicurezza e presunta natura non sperimentale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19), sui quali si poggiano le erronee decisioni della Consulta. Sono tali asseriti “fatti” che inficiano alla radice la fondatezza delle decisioni della Consulta e, dunque, l’autorevolezza e la legittimità costituzionale delle sentenze della Consulta. È necessario che la magistratura del merito adempi innanzitutto al suo obbligo di un’accurato accertamento della VERITÀ MATERIALE prima di mandare nuove questioni di legittimità alla Consulta. E poi, ci sono in Italia tanti contenziosi pendenti, in cui per una serie di motivi, i ricorsi presentati dai cittadini potrebbero essere accolti senza alcuna necessità di sollevare nuovamente questione di legittimità costituzionale - e ciò sempre però sulla base di un accurato (e non a priori dogmaticamente escluso) accertamento della VERITÀ MATERIALE. Il Tribunale Amministrativo di Osnabrück, presieduto dal suo autorevole presidente, ha dato a tutti gli osservatori del processo un’impressionante conferma che c’è una magistratura in Europa che sa fare il suo mestiere e non ha dimenticato il testo sul quale ha prestato giuramento all’atto dell’ affidamento dell’incarico fondamentale per la sopravvivenza delle Stato di Diritto e, dunque, della Democrazia.
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