• Condividiamo le seguenti indicazioni:

    FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

    Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è uno strumento di controllo dei corpi dei cittadini e la raccolta dei dati, soprattutto genetici, è funzionale agli interessi delle grandi corporazioni farmaceutiche con le quali il governo italiano collabora. Il fascicolo sanitario elettronico contiene tutti i dati riguardanti visite, ricoveri, interventi, prescrizioni, analisi cliniche e vi è anche una specifica sezione farmaceutica in cui sono riportati i dati riguardanti la prescrizione e l’acquisto di farmaci. Tutti gli operatori sanitari sono obbligati ad alimentare il FSE, anche quelli privati.
    Per chi vuole mantenere la riservatezza dei propri dati è essenziale, quindi, negare l’accesso al fascicolo sanitario elettronico, accesso che può avvenire da parte di altri operatori sanitari oppure, il che è l’elemento più inquietante, da parte delle pubbliche autorità nell’ambito delle esigenze di profilassi internazionale, cioè delle misure destinate alla prevenzione e gestione delle epidemie e pandemie.

    Le procedure da seguire sono due.

    La prima è la cancellazione dei dati anteriori al 19 maggio 2020. Si tratta di una facoltà prevista dall’art. 12 del DL 179/2012 e dai decreti attuativi (DM 7.09.2023 e 11.04.2024) che potrà essere esercitata entro il 30 giugno 2024. Non è necessario avere lo SPID o la CIE per l’opposizione.

    La cancellazione si effettua accedendo a questo sito:

    https://fascicolosanitario.sanita.finanze.it/FseOpposizionePregressoCittadinoFree/pages/includes/free/opposizioneRicercaFree.xhtml

    Chi vuole utilizzare lo SPID o la CIE (ma non è necessario) può usare questo sito:

    https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino

    *Esercitando il diritto di opposizione al pregresso si vieta l’alimentazione del fascicolo sanitario elettronico con tutti i dati anteriori al 19 maggio 2020*.

    *Per i dati successivi è necessario revocare tutti i consensi alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico. Questa procedura si può effettuare accedendo al sito della propria regione* partendo da questa pagina:

    https://www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali

    ma in generale l’accesso online è possibile solo a chi è titolare di SPID, CIE o a chi ha attivato la propria tessera sanitaria. Si tratta in generale di opzioni che è meglio evitare.

    Pertanto, *occorrerà recarsi allo sportello della propria ASL di appartenenza per revocare di persona il consenso all’accesso al fascicolo sanitario elettronico*.

    La revoca dei consensi è disciplinata dall’art. 8 del DM 7.09.2023.
    Anzitutto si stabilisce che la consultazione del fascicolo da parte di persone diverse dall’interessato e dall’operatore sanitario che ha inserito i dati nel FSE è possibile solo dopo che il paziente ha preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati (c.d. “privacy”) e dopo la prestazione di un consenso libero, specifico, informato, inequivocabile e riferito alle singole categorie di dati. Per i minori il consenso viene concesso o negato dai genitori. Si può nominare un delegato per il rilascio o la revoca dei consensi. È possibile esercitare il diritto all’oscuramento dei dati sia in via generale sia in occasione delle singole prestazioni di servizi sanitari.

    *È opportuno revocare i consensi per le finalità di: - diagnosi, cura e riabilitazione, - prevenzione, - profilassi internazionale ivi compresa la somministrazione di vaccini o di profilassi obbligatorie o raccomandate per soggetti diretti all'estero*.

    L’oscuramento riguarderà ovviamente i terzi; l’interessato può sempre accedere al proprio FSE.

    *La revoca del consenso non pregiudica l'erogazione delle prestazioni sanitarie*.

    Fonte: Canale Telegram Arbitrium
    Condividiamo le seguenti indicazioni: FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è uno strumento di controllo dei corpi dei cittadini e la raccolta dei dati, soprattutto genetici, è funzionale agli interessi delle grandi corporazioni farmaceutiche con le quali il governo italiano collabora. Il fascicolo sanitario elettronico contiene tutti i dati riguardanti visite, ricoveri, interventi, prescrizioni, analisi cliniche e vi è anche una specifica sezione farmaceutica in cui sono riportati i dati riguardanti la prescrizione e l’acquisto di farmaci. Tutti gli operatori sanitari sono obbligati ad alimentare il FSE, anche quelli privati. Per chi vuole mantenere la riservatezza dei propri dati è essenziale, quindi, negare l’accesso al fascicolo sanitario elettronico, accesso che può avvenire da parte di altri operatori sanitari oppure, il che è l’elemento più inquietante, da parte delle pubbliche autorità nell’ambito delle esigenze di profilassi internazionale, cioè delle misure destinate alla prevenzione e gestione delle epidemie e pandemie. Le procedure da seguire sono due. La prima è la cancellazione dei dati anteriori al 19 maggio 2020. Si tratta di una facoltà prevista dall’art. 12 del DL 179/2012 e dai decreti attuativi (DM 7.09.2023 e 11.04.2024) che potrà essere esercitata entro il 30 giugno 2024. Non è necessario avere lo SPID o la CIE per l’opposizione. La cancellazione si effettua accedendo a questo sito: https://fascicolosanitario.sanita.finanze.it/FseOpposizionePregressoCittadinoFree/pages/includes/free/opposizioneRicercaFree.xhtml Chi vuole utilizzare lo SPID o la CIE (ma non è necessario) può usare questo sito: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino *Esercitando il diritto di opposizione al pregresso si vieta l’alimentazione del fascicolo sanitario elettronico con tutti i dati anteriori al 19 maggio 2020*. *Per i dati successivi è necessario revocare tutti i consensi alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico. Questa procedura si può effettuare accedendo al sito della propria regione* partendo da questa pagina: https://www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali ma in generale l’accesso online è possibile solo a chi è titolare di SPID, CIE o a chi ha attivato la propria tessera sanitaria. Si tratta in generale di opzioni che è meglio evitare. Pertanto, *occorrerà recarsi allo sportello della propria ASL di appartenenza per revocare di persona il consenso all’accesso al fascicolo sanitario elettronico*. La revoca dei consensi è disciplinata dall’art. 8 del DM 7.09.2023. Anzitutto si stabilisce che la consultazione del fascicolo da parte di persone diverse dall’interessato e dall’operatore sanitario che ha inserito i dati nel FSE è possibile solo dopo che il paziente ha preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati (c.d. “privacy”) e dopo la prestazione di un consenso libero, specifico, informato, inequivocabile e riferito alle singole categorie di dati. Per i minori il consenso viene concesso o negato dai genitori. Si può nominare un delegato per il rilascio o la revoca dei consensi. È possibile esercitare il diritto all’oscuramento dei dati sia in via generale sia in occasione delle singole prestazioni di servizi sanitari. *È opportuno revocare i consensi per le finalità di: - diagnosi, cura e riabilitazione, - prevenzione, - profilassi internazionale ivi compresa la somministrazione di vaccini o di profilassi obbligatorie o raccomandate per soggetti diretti all'estero*. L’oscuramento riguarderà ovviamente i terzi; l’interessato può sempre accedere al proprio FSE. *La revoca del consenso non pregiudica l'erogazione delle prestazioni sanitarie*. Fonte: Canale Telegram Arbitrium
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  • FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

    Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è uno strumento di controllo dei corpi dei cittadini e la raccolta dei dati, soprattutto genetici, è funzionale agli interessi delle grandi corporazioni farmaceutiche con le quali il governo italiano collabora. Il fascicolo sanitario elettronico contiene tutti i dati riguardanti visite, ricoveri, interventi, prescrizioni, analisi cliniche e vi è anche una specifica sezione farmaceutica in cui sono riportati i dati riguardanti la prescrizione e l’acquisto di farmaci. Tutti gli operatori sanitari sono obbligati ad alimentare il FSE, anche quelli privati.
    Per chi vuole mantenere la riservatezza dei propri dati è essenziale, quindi, negare l’accesso al fascicolo sanitario elettronico, accesso che può avvenire da parte di altri operatori sanitari oppure, il che è l’elemento più inquietante, da parte delle pubbliche autorità nell’ambito delle esigenze di profilassi internazionale, cioè delle misure destinate alla prevenzione e gestione delle epidemie e pandemie.

    Le procedure da seguire sono due.

    La prima è la cancellazione dei dati anteriori al 19 maggio 2020. Si tratta di una facoltà prevista dall’art. 12 del DL 179/2012 e dai decreti attuativi (DM 7.09.2023 e 11.04.2024) che potrà essere esercitata entro il 30 giugno 2024. Non è necessario avere lo SPID o la CIE per l’opposizione.

    La cancellazione si effettua accedendo a questo sito:

    https://fascicolosanitario.sanita.finanze.it/FseOpposizionePregressoCittadinoFree/pages/includes/free/opposizioneRicercaFree.xhtml

    Chi vuole utilizzare lo SPID o la CIE (ma non è necessario) può usare questo sito:

    https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino

    Esercitando il diritto di opposizione al pregresso si vieta l’alimentazione del fascicolo sanitario elettronico con tutti i dati anteriori al 19 maggio 2020.

    Per i dati successivi è necessario revocare tutti i consensi alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico. Questa procedura si può effettuare accedendo al sito della propria regionale partendo da questa pagina:

    https://www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali

    ma in generale l’accesso online è possibile solo a chi è titolare di SPID, CIE o a chi ha attivato la propria tessera sanitaria. Si tratta in generale di opzioni che è meglio evitare.

    Pertanto, occorrerà recarsi allo sportello della propria ASL di appartenenza per revocare di persona il consenso all’accesso al fascicolo sanitario elettronico.

    La revoca dei consensi è disciplinata dall’art. 8 del DM 7.09.2023.
    Anzitutto si stabilisce che la consultazione del fascicolo da parte di persone diverse dall’interessato e dall’operatore sanitario che ha inserito i dati nel FSE è possibile solo dopo che il paziente ha preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati (c.d. “privacy”) e dopo la prestazione di un consenso libero, specifico, informato, inequivocabile e riferito alle singole categorie di dati. Per i minori il consenso viene concesso o negato dai genitori. Si può nominare un delegato per il rilascio o la revoca dei consensi. È possibile esercitare il diritto all’oscuramento dei dati sia in via generale sia in occasione delle singole prestazioni di servizi sanitari.

    È opportuno revocare i consensi per le finalità di: - diagnosi, cura e riabilitazione, - prevenzione, - profilassi internazionale ivi compresa la somministrazione di vaccini o di profilassi obbligatorie o raccomandate per soggetti diretti all'estero.

    L’oscuramento riguarderà ovviamente i terzi; l’interessato può sempre accedere al proprio FSE.

    La revoca del consenso non pregiudica l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

    Per maggiori approfondimenti si può leggere il vademecum pubblicato sul sito.
    FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è uno strumento di controllo dei corpi dei cittadini e la raccolta dei dati, soprattutto genetici, è funzionale agli interessi delle grandi corporazioni farmaceutiche con le quali il governo italiano collabora. Il fascicolo sanitario elettronico contiene tutti i dati riguardanti visite, ricoveri, interventi, prescrizioni, analisi cliniche e vi è anche una specifica sezione farmaceutica in cui sono riportati i dati riguardanti la prescrizione e l’acquisto di farmaci. Tutti gli operatori sanitari sono obbligati ad alimentare il FSE, anche quelli privati. Per chi vuole mantenere la riservatezza dei propri dati è essenziale, quindi, negare l’accesso al fascicolo sanitario elettronico, accesso che può avvenire da parte di altri operatori sanitari oppure, il che è l’elemento più inquietante, da parte delle pubbliche autorità nell’ambito delle esigenze di profilassi internazionale, cioè delle misure destinate alla prevenzione e gestione delle epidemie e pandemie. Le procedure da seguire sono due. La prima è la cancellazione dei dati anteriori al 19 maggio 2020. Si tratta di una facoltà prevista dall’art. 12 del DL 179/2012 e dai decreti attuativi (DM 7.09.2023 e 11.04.2024) che potrà essere esercitata entro il 30 giugno 2024. Non è necessario avere lo SPID o la CIE per l’opposizione. La cancellazione si effettua accedendo a questo sito: https://fascicolosanitario.sanita.finanze.it/FseOpposizionePregressoCittadinoFree/pages/includes/free/opposizioneRicercaFree.xhtml Chi vuole utilizzare lo SPID o la CIE (ma non è necessario) può usare questo sito: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino Esercitando il diritto di opposizione al pregresso si vieta l’alimentazione del fascicolo sanitario elettronico con tutti i dati anteriori al 19 maggio 2020. Per i dati successivi è necessario revocare tutti i consensi alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico. Questa procedura si può effettuare accedendo al sito della propria regionale partendo da questa pagina: https://www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali ma in generale l’accesso online è possibile solo a chi è titolare di SPID, CIE o a chi ha attivato la propria tessera sanitaria. Si tratta in generale di opzioni che è meglio evitare. Pertanto, occorrerà recarsi allo sportello della propria ASL di appartenenza per revocare di persona il consenso all’accesso al fascicolo sanitario elettronico. La revoca dei consensi è disciplinata dall’art. 8 del DM 7.09.2023. Anzitutto si stabilisce che la consultazione del fascicolo da parte di persone diverse dall’interessato e dall’operatore sanitario che ha inserito i dati nel FSE è possibile solo dopo che il paziente ha preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati (c.d. “privacy”) e dopo la prestazione di un consenso libero, specifico, informato, inequivocabile e riferito alle singole categorie di dati. Per i minori il consenso viene concesso o negato dai genitori. Si può nominare un delegato per il rilascio o la revoca dei consensi. È possibile esercitare il diritto all’oscuramento dei dati sia in via generale sia in occasione delle singole prestazioni di servizi sanitari. È opportuno revocare i consensi per le finalità di: - diagnosi, cura e riabilitazione, - prevenzione, - profilassi internazionale ivi compresa la somministrazione di vaccini o di profilassi obbligatorie o raccomandate per soggetti diretti all'estero. L’oscuramento riguarderà ovviamente i terzi; l’interessato può sempre accedere al proprio FSE. La revoca del consenso non pregiudica l'erogazione delle prestazioni sanitarie. Per maggiori approfondimenti si può leggere il vademecum pubblicato sul sito.
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  • https://dituttoedipiu.altervista.org/linfluenza-aviaria-potrebbe-essere-10-volte-peggiore-del-covid-nuovo-allarmismo-epidemico-del-commissario-fda/

    #Influenza Aviaria #Covid19 #AllarmismoEpidemico #CommissarioFDA #Pandemia #SanitàPubblica #SaluteMondiale #EmergenzaSanitaria #Virus #MalattieInfettive #SalutePubblica #Contagio #Epidemia #Vaccini #Prevenzione #TrattamentoMedico #MalattieRespiratorie #MalattieVirali #RischioSanitario #SorveglianzaEpidemiologica #CrisiSanitaria #Contenimento #GestioneEmergenza #FattoreDiRischio #Profilassi #ControlloMalattie #SicurezzaSanitaria #Aviaria #Epidemiologia #PoliticheSanitarie
    https://dituttoedipiu.altervista.org/linfluenza-aviaria-potrebbe-essere-10-volte-peggiore-del-covid-nuovo-allarmismo-epidemico-del-commissario-fda/ #Influenza Aviaria #Covid19 #AllarmismoEpidemico #CommissarioFDA #Pandemia #SanitàPubblica #SaluteMondiale #EmergenzaSanitaria #Virus #MalattieInfettive #SalutePubblica #Contagio #Epidemia #Vaccini #Prevenzione #TrattamentoMedico #MalattieRespiratorie #MalattieVirali #RischioSanitario #SorveglianzaEpidemiologica #CrisiSanitaria #Contenimento #GestioneEmergenza #FattoreDiRischio #Profilassi #ControlloMalattie #SicurezzaSanitaria #Aviaria #Epidemiologia #PoliticheSanitarie
    DITUTTOEDIPIU.ALTERVISTA.ORG
    L’influenza aviaria potrebbe essere «10 volte peggiore» del COVID: - D TUT
    Mercoledì il commissario della FDA Robert Califf ha avvertito che una potenziale pandemia di influenza aviaria potrebbe avere un tasso di mortalità del 25%. Gli esperti di sanità pubblica Dr. David Be
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  • NUOVA FOLLIA OMS: GLOBAL HEALTH CERTIFICATION NETWORK

    Una piattaforma per facilitare il controllo dei certificati sanitari a livello internazionale.

    1) UNA PIATTAFORMA UNICA

    Un sistema di certificazione digitale sanitaria che l'OMS presenta sul suo proprio sito, a cui potete accedere cliccando qui: https://www.who.int/initiatives/global-digital-health-certification-network . Si tratta di una piattaforma mondiale il cui scopo è fornire una piattaforma digitale, rappresentata da un trust network, in grado di essere utilizzata da tutto il mondo per controllare i certificati sanitari in generale, non solo quelli associati alla vaccinazione. Hanno sostenuto che un punto debole della sorveglianza durante la farsa pandemica era che il sistema di verifica dei documenti non era unico, ed ogni Stato aveva il suo. Ciò rendeva difficile lo spostamento tra Stati, e per questo motivo hanno deciso di creare questo sistema unico per verificare i certificati. Questa piattaforma è proprio il risultato della collaborazione con l'Unione Europea (https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/27/towards-a-global-digital-health-certificate-council-adopts-recommendations/), che ha ceduto all'OMS il codice e i dati per copiare su scala mondiale l'European Union Digital COVID Certificate (EU DCC) system (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en), che era alla base del "green pass" europeo (https://t.me/dereinzigeitalia/762).

    2) UTILIZZI

    Sempre dal sito (https://www.who.int/initiatives/global-digital-health-certification-network), è elencato che la piattaforma potrà essere usata per:

    -digitalizzazione del certificato internazionale di vaccinazione o profilassi.
    - Verifica delle prescrizioni attraverso i confini.
    - La sintesi internazionale del paziente (https://international-patient-summary.net/).
    - Verifica di certificati di vaccinazione dentro e fuori i confini nazionali.
    - Certificare gli esperti di salute pubblica (attraverso l'accademia dell'OMS).

    3) TRUST NETWORK

    I dati sanitari messi in questo sistema continuano ad essere immagazzinati nei server delle singole nazioni (https://www.who.int/initiatives/global-digital-health-certification-network/global-digital-health-certification-network-faqs), che sono però connesse in questa rete trust (trust network) https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5914. Un paese membro può verificare l'autenticità di un documento proveniente da un altro paese senza passare direttamente per l'OMS, tuttavia quest'ultima gioca un ruolo molto importante, perché è il trust anchor della rete: distribuirà le chiavi di cifratura pubbliche a ciascuno Stato membro della rete, e le depositerà in una cartella virtuale. Le chiavi pubbliche servono per cifrare le informazioni, mentre per decifrarle verranno utilizzate le chiavi private che ciascuno Stato tiene per sé. Questo vuol dire che l'OMS è una sorta di "giudice della fiducia" (https://worldhealthorganization.github.io/smart-trust/concepts_onboarding.html) perché ogni certificato di autenticazione emesso da uno Stato per essere giudicato valido deve avere un rimando al trust anchor, che in questo caso è l'OMS. Oltre a questo definirà le procedure tecniche e di governance per la fiducia digitale tra gli stati membri.

    CONCLUSIONI

    Alla fine della pagina del sito compare che il fine principale per cui è stato progettato il sistema è "fornire l'infrastruttura digitale sanitaria necessaria per la resilienza nelle future risposte a epidemie e pandemie". Quindi è come se si fossero già apparecchiati il tavolo, costruendo un sistema digitale in grado di snellire parecchio la burocrazia dietro al rilascio e ai controlli dei certificati sanitari.
    Il resto ce lo dirà il futuro.
    NUOVA FOLLIA OMS: GLOBAL HEALTH CERTIFICATION NETWORK Una piattaforma per facilitare il controllo dei certificati sanitari a livello internazionale. 1) UNA PIATTAFORMA UNICA Un sistema di certificazione digitale sanitaria che l'OMS presenta sul suo proprio sito, a cui potete accedere cliccando qui: https://www.who.int/initiatives/global-digital-health-certification-network . Si tratta di una piattaforma mondiale il cui scopo è fornire una piattaforma digitale, rappresentata da un trust network, in grado di essere utilizzata da tutto il mondo per controllare i certificati sanitari in generale, non solo quelli associati alla vaccinazione. Hanno sostenuto che un punto debole della sorveglianza durante la farsa pandemica era che il sistema di verifica dei documenti non era unico, ed ogni Stato aveva il suo. Ciò rendeva difficile lo spostamento tra Stati, e per questo motivo hanno deciso di creare questo sistema unico per verificare i certificati. Questa piattaforma è proprio il risultato della collaborazione con l'Unione Europea (https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/27/towards-a-global-digital-health-certificate-council-adopts-recommendations/), che ha ceduto all'OMS il codice e i dati per copiare su scala mondiale l'European Union Digital COVID Certificate (EU DCC) system (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en), che era alla base del "green pass" europeo (https://t.me/dereinzigeitalia/762). 2) UTILIZZI Sempre dal sito (https://www.who.int/initiatives/global-digital-health-certification-network), è elencato che la piattaforma potrà essere usata per: -digitalizzazione del certificato internazionale di vaccinazione o profilassi. - Verifica delle prescrizioni attraverso i confini. - La sintesi internazionale del paziente (https://international-patient-summary.net/). - Verifica di certificati di vaccinazione dentro e fuori i confini nazionali. - Certificare gli esperti di salute pubblica (attraverso l'accademia dell'OMS). 3) TRUST NETWORK I dati sanitari messi in questo sistema continuano ad essere immagazzinati nei server delle singole nazioni (https://www.who.int/initiatives/global-digital-health-certification-network/global-digital-health-certification-network-faqs), che sono però connesse in questa rete trust (trust network) https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5914. Un paese membro può verificare l'autenticità di un documento proveniente da un altro paese senza passare direttamente per l'OMS, tuttavia quest'ultima gioca un ruolo molto importante, perché è il trust anchor della rete: distribuirà le chiavi di cifratura pubbliche a ciascuno Stato membro della rete, e le depositerà in una cartella virtuale. Le chiavi pubbliche servono per cifrare le informazioni, mentre per decifrarle verranno utilizzate le chiavi private che ciascuno Stato tiene per sé. Questo vuol dire che l'OMS è una sorta di "giudice della fiducia" (https://worldhealthorganization.github.io/smart-trust/concepts_onboarding.html) perché ogni certificato di autenticazione emesso da uno Stato per essere giudicato valido deve avere un rimando al trust anchor, che in questo caso è l'OMS. Oltre a questo definirà le procedure tecniche e di governance per la fiducia digitale tra gli stati membri. CONCLUSIONI Alla fine della pagina del sito compare che il fine principale per cui è stato progettato il sistema è "fornire l'infrastruttura digitale sanitaria necessaria per la resilienza nelle future risposte a epidemie e pandemie". Quindi è come se si fossero già apparecchiati il tavolo, costruendo un sistema digitale in grado di snellire parecchio la burocrazia dietro al rilascio e ai controlli dei certificati sanitari. Il resto ce lo dirà il futuro.
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